Fattura o preavviso di parcella non ancora pagati, ma oggetto di obbligazione (impegno di spesa) – Posta passiva integrante una “perdita subita” e dunque un danno emergente risarcibile
In tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita“, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare. (Nella specie, relativa ad una ipotesi di responsabilità per ingiustificata interruzione di trattative concernenti la vendita di un immobile, la S.C. ha ritenuto suscettibile di ristoro l’impegno di spesa, assunto dalla parte che aveva fatto ragionevole affidamento sul buon esito dell’affare, comprovato dai preavvisi di parcella del tecnico e del fiscalista, pur non risultando avvenuto il pagamento delle somme ivi documentate).