Foro del consumatore – Nullità della clausola derogatoria della competenza – Consumatore-attore: irrilevanza – Consumatore-convenuto contumace: rilevabilità ex officio.

In tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l’iniziativa dell’azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d’ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d’ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 13-04-2012, n. 5933

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