Guida in stato di ebbrezza

 Nel corso degli ultimi anni l’illecito della guida in stato di ebbrezza – contemplato dall’art. 186 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. “Codice della Strada”) e certificato dall’accertamento effettuato dagli organi di polizia o dalle analisi ospedaliere – è stato sanzionato con regole sempre più severe.

Nella fattispecie lo Studio assume l’incarico di tutelare il Cliente sia per quanto concerne la fase amministrativa del procedimento – di competenza del Prefetto, il quale stabilisce la durata della sospensione della patente di guida -, sia con riferimento alla fase giudiziale, ove l’assistenza del legale è prevista come obbligatoria.

Appare infatti opportuno che l’Assistito sia messo fin da subito a conoscenza della possibili implicazioni della contestazione sollevata ai suoi danni, allo scopo di poter valutare la possibilità di opporre ricorso all’ordinanza prefettizia ed approntare una difesa nel contesto del procedimento penale che possa giovare al patrocinato.

L’ordinamento giudiziario consente, invero, scelte di natura tecnica e di procedura penale che agevolano il Cliente in ipotesi di irrogazione della sanzione perché ne riducono l’afflittività. Di significativo rilievo è la possibilità di sostituire, a determinate condizioni, la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

E’ inoltre prevista la facoltà di richiedere al Prefetto – nel termine di cinque giorni dalla notifica dell’ordinanza di sospensione della patente, qualora sussistano e risultino provate determinate condizioni – l’autorizzazione a far uso della patente per qualche ora al giorno per recarsi al lavoro e/o per il compimento di importanti mansioni.

Peraltro, in caso di mancata nomina di un legale di fiducia da parte della persona a cui viene contestata la guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l’uso di sostanze vietate, a questi viene necessariamente nominato un avvocato d’ufficio la cui attività – diversamente da quanto spesso erroneamente ritenuto – dovrà comunque essere retribuita a norma della tariffa professionale vigente, salva l’ipotesi di applicabilità dell’istituto del gratuito patrocinio già descritto in altra sezione.

Prima del compimento di ogni attività tanto di consulenza, quanto procedurale, il Cliente riceve il preventivo dei costi della vertenza.

Tutte le scelte di natura processuale sono attuate d’intesa con l’Assistito dopo l’analisi dei benefici sostanziali ed economici ritenuti di volta in volta raggiungibili e dei costi a tal fine necessari.

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