Guida in stato di ebbrezza – Circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 prima ipotesi – Risarcimento dei danni al veicolo e delle lesioni al suo conducente.
La circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 prima ipotesi (l’aver prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso) è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere in esame l’oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l’imputato – prima del giudizio – abbia integralmente riparato il danno mediante l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell’art. 185 cod. pen. , trovano la loro fonte nel reato. (Fattispecie in cui l’imputato aveva risarcito i danni ad un veicolo e le lesioni al suo conducente cagionati a seguito della guida in stato di ebbrezza).
Cass. pen. Sez. IV, 28-01-2014, n. 9323