Immissioni olfattive – Molestie di fatto – Conduttore e locatore – Legittimazione concorrente ad agire contro l’autore.
In tema di locazione, le immissioni nel caso di specie, olfattive prodotte da terzi devono qualificarsi come molestie di fatto per le quali il conduttore, ai sensi dell’art. 1585, comma 2, c.c. , può agire direttamente contro il terzo responsabile, pur persistendo, al riguardo, autonoma e concorrente legittimazione ad agire in capo al locatore.