Interruzione della prescrizione – Prova per testimoni della spedizione o della ricezione dell’atto scritto di costituzione in mora.

La forma scritta dell’intimazione o richiesta di adempimento, necessaria per la costituzione in mora del debitore, e, quindi, per la interruzione della prescrizione, non osta, in difetto di espressa limitazione, all’ammissibilità della prova testimoniale, al fine indicato, sulle circostanze che quell’atto scritto sia stato effettivamente spedito o ricevuto dal debitore, perchè le limitazioni previste per tale mezzo di prova dall’art. 2722 cod.civ. sono stabilite per i contratti e per taluni specialissimi atti unilaterali e non si applicano a tutti gli altri atti unilaterali, tra i quali rientrano appunto i vari atti interruttivi della prescrizione previsti dalla legge.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 04-09-2012, n. 14836

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