Licenziamento intimato per soppressione del posto di lavoro – Effettività della soppressione.
Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, è necessario, ai fini dell’effettività della soppressione stessa, che il datore di lavoro non abbia effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione per lo svolgimento di mansioni inerenti la posizione lavorativa soppressa.
Cass. civ. Sez. lavoro, 14-05-2012, n. 7474