Locazione – Favoreggiamento della prostituzione – Prezzo di mercato – Particolare arredo dell’immobile.

Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, come delineato dall’art. 3 della legge n. 75 del 1958, la condotta del proprietario di un immobile che faccia luogo alla locazione dello stesso, a prezzo di mercato, a soggetto che ivi intende svolgere, e di fatto svolge, l’attività di prostituzione. La condotta di favoreggiamento, invero, richiede la presenza di prestazioni e/o attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione di un appartamento a prezzo di mercato (quali la locazione a prezzo non di mercato, ovvero un particolare arredo dell’immobile).

Cass. pen. Sez. III, 20-03-2013, n. 28754

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy