Mutuo tra i coniugi con obbligo di restituzione sottoposto alla condizione sospensiva della separazione.
È valido il mutuo tra coniugi nel quale l’obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell’art. 1354, primo comma, cod. civ..
Cass. civ. Sez. III, 21-08-2013, n. 19304