Pagamento a mezzo di ricevuta bancaria – Luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie – Domicilio del creditore.
In merito alle controversie inerenti alle obbligazioni pecuniarie, in ossequio a quanto disposto dall’art. 20 c.p.c., risulta competente il giudice del luogo in cui si trova il domicilio del creditore, scelto quale luogo in cui adempiere all’obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio. In tal senso, non assume alcun rilievo il fatto che le parti possano avere concordato il pagamento a mezzo di ricevuta bancaria, dato che le ricevute bancarie non hanno efficacia di obbligazioni cartolari, avendo solo la funzione di facilitare la riscossione delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari, con la conseguenza che le stesse non determinano lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall’art. 1182, comma 3, c.c., a quello del debitore, salvo l’ipotesi in cui la suddetta modalità di pagamento sia stata espressamente convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia espressamente rinunciato al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio. Ciò premesso, poichè nel caso di specie, non è stata rinvenuta alcuna previsione di esclusività nei termini anzidetti, si è applicata la regola generale sancita dagli artt. 1182 e 1498 c.c.
Trib. Treviso Sez. I, 14-06-2010