Patto di manleva – Contratto atipico – Obbligo del garante di tenere indenne il manlevato – Trasferimento delle conseguenze risarcitorie dell’inadempimento.
Il patto di manleva, con il quale si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell’inadempimento in capo ad un altro soggetto che garantisce il creditore, con obbligo del garante di tenerne indenne il manlevato, è contratto atipico, fonte di un autonomo rapporto giuridico sostanziale, non disciplinato dall’ordinamento.
Cass. civ. Sez. II, 30-05-2013, n. 13613