Rapporti tra la condanna del soccombente e quella dell’assicuratore a rifondere all’assicurato le spese per la difesa in giudizio
Assicurazione della responsabilità civile – Spese di soccombenza – Spese di resistenza – Obbligazione solidale del soccombente e dell’assicuratore – Inadempimento del soccombente – Separato giudizio per la condanna dell’assicuratore, successivo alla sentenza di condanna del soccombente – Interessi al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Applicabilità
Ottenuta la condanna del soccombente, presunto danneggiato, a rifondergli le spese per la difesa in giudizio, l’assicurato che non abbia ottenuto il relativo pagamento, può, in separato giudizio, conseguire la condanna solidale dell’assicuratore a rifondergli le spese stesse, quali spese di resistenza, con applicazione degli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c.. (Loris Moschetta) (riproduzione riservata).