Recupero del credito insoluto – Contratto di fornitura – Fattura – Documento di trasporto (DDT) sottoscritto dal destinatario – Contumacia
La domanda giudiziale avente ad oggetto la richiesta di pagamento somme in forza di un contratto di fornitura deve intendersi provata qualora supportata da una esauriente produzione documentale, quale nella specie la fattura recante l’intervenuta consegna della merce per il corrispettivo ivi indicato ed il documento di trasporto debitamente sottoscritto dal destinatario, nonchè dal comportamento processuale della parte convenuta rimasta contumace.
Giudice di pace Milano Sent., 16-09-2009