Rilascio del passaporto – Genitore con figlio minore – Assenso dell’altro coniuge – Autorizzazione del Giudice Tutelare.
In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista nell’art. 3, lettera B), della legge n. 1185 del 1967 quando difetti l’assenso dell’altro genitore, non è ravvisabile il carattere di definitività e decisorietà nel provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l’autorizzazione all’iscrizione richiesta. Si tratta infatti di un provvedimento di volontaria giurisdizione, come espressamente enunciato nell’art. 4 della cit. legge n. 1185 del 1967, volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio, e dunque espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore, con la conseguenza che non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Cass. civ. Sez. I, 14-05-2010, n. 11771