Risoluzione del contratto preliminare – Insussistenza del diritto al risarcimento dei danni pari alle spese ed alle imposte correlate al possesso del bene rimasto nella disponibilità del promittente venditore.
Allorché il promittente venditore, in presenza dell’inadempimento del promissario acquirente, abbia domandato la risoluzione del preliminare e non l’esecuzione in forma specifica di esso, il pregiudizio subito dal primo, consistente nelle spese ed imposte correlate al possesso del bene rimasto nella sua disponibilità, non è, ex art. 1223 cod. civ., conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del secondo, atteggiandosi lo stesso non a causa giuridica, quanto a mera occasione del preteso danno di cui si chiede il risarcimento.
Cass. civ. Sez. II, 19-09-2013, n. 21438