Schiaffi – Reato di percosse o di lesioni o di ingiuria.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 581 cod. pen., nella nozione di “percosse” rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purchè non siano produttivi di malattia (ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni) o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (in tale ipotesi configurandosi il reato di ingiuria).

Cass. pen. Sez. III, 30-09-2014, n. 43316

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