Separazione dei coniugi – Collocamento del minore – Mutamento della residenza – Consenso dell’altro coniuge o autorizzazione del giudice – Sanzioni ex art. 709 ter c.p.c..
In tema di separazione dei coniugi, disposto l’affidamento condiviso dei figli minori, il genitore presso cui questi ultimi sono collocati in via privilegiata, può sì mutare il luogo di residenza, proprio e dei minori, ma solo con il consenso dell’altro, ovvero su autorizzazione giudiziale, potendo altrimenti incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c., e atteso che il giudice adito – al fine di tutelare l’interesse del minore e salvaguardarne i rapporti del minore con l’altro genitore, può collocarlo presso quest’ultimo.
In ipotesi di contrasto tra i genitori sulla residenza del figlio, il giudice, chiamato anche a individuare il genitore collocatario, dovrà assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità, tenendo conto: del nuovo assetto abitativo e ambientale che questi dovrà affrontare; dell’età scolare del minore; dell’importanza della figura paterna nella crescita del figlio; dell’instabilità progettuale dimostrata da uno dei genitori; dello scarso spirito di collaborazione e disponibilità del genitore collocatario al riconoscimento dell’importanza della figura dell’altro genitore nella vita del minore.
Corte d’Appello di Napoli 17 ottobre 2008