Separazione dei coniugi – Provvedimento che stabilisca il contributo al pagamento di spese mediche e scolastiche – Tiolo esecutivo – Spese ordinarie e straordinarie.

Il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o meno) si stabilisca, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.

Le spese mediche e scolastiche non rientrano tra quelle “straordinarie” di cui all’art. 155, comma 1, c.c. essendo riferite ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum.

Cass. civ. Sez. III, 23-05-2011, n. 11316

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy