Società in accomandita – Socio accomandante che presti garanzia in favore della società e che prelevi fondi dalle casse sociali – Responsabilità illimitata e fallimento dell’accomandante – Esclusione.
Non assume responsabilità illimitata e solidale né è soggetto a fallimento il socio accomandante che presti una garanzia in favore della società e che prelevi fondi dalle casse sociali per esigenze personali, perché né l’una né l’altra operazione rientra negli atti di cui all’art. 2320 c.c.
Corte di Cassazione, 3 giugno 2010 n. 13468