Successione ereditaria
Alcuni brevi cenni in materia di diritto delle successioni, speriamo possano essere di utilità ai visitatori.
L’eredità si devolve per testamento o, quando questo manchi, per legge.
Il testamento può essere olografo (scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore) oppure per atto di notaio. Il coniuge, i figli (e i loro discendenti), nonché gli ascendenti sono i cosiddetti legittimari, soggetti ai quali la legge, a prescindere dalle disposizioni del testamento, riserva una quota dell’eredità o altri diritti nella successione.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (ossia dalla data della morte del soggetto della cui eredità si tratta).
L’eredità può essere accettata in modo espresso (attraverso la dichiarazione di accettare l’eredità o l’assunzione del titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata) o in modo tacito (compiendo un atto che presuppone la volontà di accettare e che non si avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede). Viene, inoltre, considerato erede puro e semplice colui che trovandosi a qualsiasi titolo nel possesso di beni ereditari non ne faccia l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (o della notizia della devoluta eredità).
A meno che non abbia accettato l’eredità col beneficio d’inventario, l’erede risponde dei debiti del defunto ed é obbligato a soddisfare i legati, con tutto il suo patrimonio personale.
Ricorre la figura del legato quando la disposizione testamentaria riguarda singoli beni determinati (e il testatore non ha inteso assegnare detti beni come quota del del patrimonio).
Entro due anni dalla divisione tra i coeredi dei beni caduti in successione, può essere esercitata l’azione di rescissione della divisione stessa da parte del coerede che provi essere stato leso oltre il quarto, vale a dire di aver ricevuto una porzione il cui valore concreto sia inferiore di oltre un quarto al valore della porzione che avrebbe avuto il diritto di conseguire.