Triplo della pensione sociale (art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857) – Soglia minima del risarcimento del danno conseguente alla perdita della capacità di guadagno.
Quando sia certo che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro stradale, abbia perduto la capacità di guadagno, il conseguente danno patrimoniale può essere liquidato dal giudice ponendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale anche quando il danneggiato non abbia provato l’entità del reddito perduto, costituendo tale criterio una soglia minima del risarcimento.
Cass. civ. Sez. III, 15-05-2012, n. 7531