Vendita – Vizi della cosa venduta – Onere della prova – Allegazione del difetto – Dimostrazione della conformità del bene consegnato alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto – Prova dell’esistenza di un vizio ascrivibile al venditore.
In tema di ripartizione dell’onere della prova in un contratto di vendita, l’acquirente dovrà allegare solo l’inesatto adempimento o la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all’uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre resterà a carico del venditore, in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.
Cass. civ. Sez. II, 02-09-2013, n. 20110