Vizi, difetti immobili
Riteniamo possa essere di utilità per il visitatore trascrivere qui di seguito il testo dell’art. 1669 c.c., intitolato “Rovina e difetti di cose immobili”:
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore é responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
É da evidenziare che, oltre all’appaltatore, anche il venditore dell’immobile ed il progettista dell’opera possono, in determinate circostanze, essere chiamati a rispondere dei gravi difetti dell’opera stessa ex art. 1669 c.c..
Sono considerati vizi gravi quelli che limitano in modo notevole le possibilità di godimento dell’opera e così, a titolo esemplificativo: le infiltrazioni d’acqua o di umidità determinate da carenze dell’impermeabilizzazione, i vizi del tetto e del terrazzo di copertura di un edificio che determinino infiltrazioni d’acqua all’interno degli appartamenti sottostanti o di parte comuni dell’edificio condominiale, i difetti di costruzione o la grave inefficienza dell’impianto centralizzato di riscaldamento, l’inadeguatezza ricettiva e l’errata pendenza delle tubazioni della rete fognaria con conseguente fuoriuscita di liquami, il disfacimento del rivestimento esterno dell’edificio…
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