Vizi e difetti immobili

Studio Legale Avvocato Loris Moschetta

Vizi e difetti immobili

Riteniamo possa essere di utilità per il visitatore trascrivere qui di seguito il testo dell’art. 1669 c.c., intitolato “Rovina e difetti di cose immobili”:

“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore é responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

É da evidenziare che, oltre all’appaltatore, anche il venditore dell’immobile ed il progettista dell’opera possono, in determinate circostanze, essere chiamati a rispondere dei gravi difetti dell’opera stessa ex art. 1669 c.c..

Sono considerati vizi gravi quelli che limitano in modo notevole le possibilità di godimento dell’opera e così, a titolo esemplificativo: le infiltrazioni d’acqua o di umidità determinate da carenze dell’impermeabilizzazione, i vizi del tetto e del terrazzo di copertura di un edificio che determinino infiltrazioni d’acqua all’interno degli appartamenti sottostanti o di parte comuni dell’edificio condominiale, i difetti di costruzione o la grave inefficienza dell’impianto centralizzato di riscaldamento, l’inadeguatezza ricettiva e l’errata pendenza delle tubazioni della rete fognaria con conseguente fuoriuscita di liquami, il disfacimento del rivestimento esterno dell’edificio…

Contattaci per una consulenza

+39 0438 900050

SCRIVICI
INFORMAZIONI E PREVENTIVI

    Lo Studio
    Avvocato Loris Moschetta
    Avvocato Ignazio Ariano
    Avvocato Francesca Pillon
    Avvocato Ylenia Pocaterra
    Avvocato Silvia Garbuio
    Avvocato Mara De Noni
    Avvocato David De Vallier
    Dottore Sandro Chiesura